La presente convenzione è stata firmata nel mese di marzo 2019.
CONVENZIONE SENZA CONTENUTO PATRIMONIALE
Tra
L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità – DiSSGeA, con sede e domicilio fiscale in 35141 Padova, Via del Vescovado, 30 rappresentata dal Direttore Prof. Gianluigi Baldo (di seguito denominata “Università”)
e
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, rappresentata dal Presidente Nazionale prof. Riccardo Morri (di seguito denominata “AIIG”)
Premesso
- che l’attività del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova è istituzionalmente dedicata alla ricerca, didattica e terza missione, e in particolare a favorire iniziative di formazione, educazione e “terza missione” in campo geografico, nello specifico realizzate attraverso le attività del Museo di Geografia;
- che l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, fondata a Padova nel 1954, ente di formazione riconosciuto dal MIUR, è istituzionalmente dedicata alla formazione ed educazione geografica degli insegnanti, al rafforzamento dei legami tra attività di ricerca e didattica della geografia sia a livello scolastico sia a livello universitario;
– che tra il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Veneto sono già intercorsi accordi volti a regolare i reciproci rapporti di collaborazione sulla formazione ed educazione geografica nelle scuole, e in particolare mediante concessione di ospitalità in termini di spazi e attività alla sezione locale dell’Associazione;
– che la volontà di entrambe le parti è di svolgere e sviluppare stabili e consolidati rapporti di collaborazione su scala nazionale nei campi di attività di comune interesse, sia nel campo di proposte formative che in quello di iniziative di promozione del sapere geografico.
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto il consolidamento di un rapporto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova, Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Art. 2 – Responsabile Scientifico
Il responsabile scientifico per l’Università è il prof. Mauro Varotto, associato di Geografia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità.
Il responsabile scientifico per l’AIIG è il prof. Riccardo Morri, Presidente Nazionale AIIG.
Art. 3 – Attività di comune interesse tra le due Istituzioni
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
- a partire dalle esperienze di successo sperimentate all’interno del Museo di Geografia, collaborazione nella sperimentazione congiunta di attività laboratoriali a tema geografico, rivolte a studenti e insegnanti di scuole di diverso ordine e grado, a studenti universitari, laureati e dottorandi interessati alla formazione in didattica della geografia (dalla scuola dell’infanzia all’università a scala nazionale, anche attraverso predisposizione di strumenti e materiali didattici);
- collaborazione nella realizzazione di un archivio fisico/digitale relativo alla storia dell’AIIG (raccolta e organizzazione di documenti relativi alla fondazione, all’organizzazione, alle attività istituzionali, di formazione ed editoriali, ecc.) e di un archivio digitale della rivista “Geografia nelle scuole – Ambiente Società Territorio”, organo ufficiale dell’Associazione sin dalla sua fondazione a Padova nel 1954, di cui la Biblioteca di Geografia conserva l’intera collezione;
- collaborazione nella promozione di specifici momenti formativi rivolti alla platea dei soci e insegnanti di geografia (seminari, corsi specifici, eventi e iniziative sull’educazione geografica e sulla didattica della geografia) presso il Museo di Geografia dell’Università di Padova, accreditati dalle due istituzioni.
Art. 4 – Specifiche convenzioni in funzione di tematiche di comune interesse
Le attività di interesse comune indicate all’art. 3, opportunamente dettagliate nel contenuto e nella durata, saranno oggetto di convenzione separata, il cui contenuto scientifico verrà elaborato e formalizzato dai coordinatori designati da ciascuna delle Istituzioni, e riporteranno esplicito riferimento a quanto sottoscritto nel presente accordo di collaborazione.
Le relative convenzioni verranno sottoposte al vaglio e all’approvazione degli organi rappresentativi di entrambe le Istituzioni firmatarie.
Art. 5 – Assicurazione e sicurezza
L’Università garantisce che il personale universitario impegnato nelle attività presso le strutture dell’Istituto è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
L’Istituto analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Art. 6 – Risultati e pubblicazioni
Sarà cura di entrambi i Responsabili Scientifici redigere al termine dell’attività, o comunque in tempi e modalità concordate, apposita relazione sulle iniziative avviate e sui risultati raggiunti.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati, sia da parte dell’Università sia da parte dell’AIIG, dovranno recare l’indicazione dei soggetti che hanno condotto le iniziative e la realizzazione delle attività. L’utilizzo dei risultati del lavoro ricadrà comunque sotto la diretta responsabilità dell’utilizzatore medesimo.
Art. 7 – Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.
Art. 8 – Finanziamento
La presente convenzione viene stipulata senza oneri da parte dei sottoscrittori. Resta inteso che ognuna delle parti, per proprio conto, dovrà provvedere a garantire la sostenibilità finanziaria per le attività di propria competenza.
Art 9 – Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.
Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Art. 10 – Durata
Il presente accordo avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti; l’eventuale rinnovo potrà avvenire solo con esplicito consenso di entrambe le parti.
Nel caso in cui non si rendano necessarie sostanziali modifiche al presente testo, è sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle istituzioni coinvolte.
Qualora, alla data di scadenza dell’accordo, siano in essere convenzioni di cui all’art. 4 o accordi di partnership a specifici programmi di ricerca, questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata negli stessi.
Il presente accordo sostituisce qualsiasi altro documento precedentemente stipulato dalle parti sugli argomenti elencati al precedente art. 3.
Art. 11 – Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.
Art. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell’Università di Padova applicabili in materia.
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