Statuto

Home Chi siamo Statuto

Articolo 1 – Denominazione e finalità

L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) non ha fini di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

  1. svolgere attività di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo all’aggiornamento delle conoscenze e alla didattica per competenze, all’educazione, alla ricerca e alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative, alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  2. favorire l’incontro degli insegnanti di discipline geografiche di ogni formazione e indirizzo, affinché si mantenga vivo e operante il senso della comune responsabilità didattica e della solidarietà culturale e professionale;
  3. tutelare l’insegnamento della geografia nelle istituzioni scolastiche, mantenendo opportuni rapporti con le autorità e gli enti competenti e favorire nei modi più opportuni tutte le iniziative rivolte alla affermazione della geografia nell’arco di formazione scolastica e universitaria;
  4. promuovere la conoscenza e la tutela dei beni ambientali e culturali nel quadro di una corretta educazione al territorio;
  5. diffondere l’educazione e la cultura geografica a ogni livello, favorendo scambi e accordi con enti e organizzazioni impegnati nella didattica e nella formazione del cittadino;
  6. perseguire azioni concrete previste da programmi regionali, nazionali e comunitari, iniziative per il rispetto e la protezione dell’ambiente e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico;
  7. promuovere partenariati e forme di cooperazione con istituzioni locali, nazionali ed europee, realizzando progetti interculturali, scambi internazionali, gemellaggi e volontariato internazionale.

In relazione a tali finalità, l’Associazione pubblica le riviste “Ambiente, Società, Territorio – Geografia nelle Scuole”, che distribuisce gratuitamente ai Soci, e J-Reading (Open International Journal), nonché le collane “Ambiente Società Territorio” e “Tratti Geografici. Materiali di ricerca e risorse educative”; gestisce il sito web e i social network, promuove convegni nazionali annuali, corsi di formazione e d’aggiornamento, conferenze, workshop, seminari e gruppi di lavoro per docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Organizza inoltre specifiche attività formative rivolte a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, viaggi d’istruzione in Italia e all’estero e altre manifestazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con enti ed associazioni che ne condividono gli obiettivi.
La formazione del personale della scuola è dedicata, nell’ambito dello sviluppo del sapere geografico e di competenze trasversali, all’educazione alla cittadinanza attiva e alla Costituzione, all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, all’intercultura, alla legalità, alla pace e alla solidarietà internazionale.
 

Articolo 2 – Sede

La Sede dell’Associazione è a Roma; il domicilio legale è presso la Società Geografica Italiana, Via della Navicella, 12 – 00184 Roma.
 

Articolo 3 – Membri dell’associazione

Possono essere membri dell’Associazione:

  1. come Soci effettivi, gli insegnanti e i dirigenti scolastici di qualsiasi ordine e grado di scuola, i docenti universitari di discipline geografiche e affini, i cultori e i simpatizzanti della materia, tutti gli addetti ad attività legate alla formazione o alla pianificazione/gestione del territorio, le scuole, le biblioteche e gli enti con finalità o interessi geografici;
  2. come Soci juniores, gli studenti delle scuole secondarie e delle università, i dottorandi e i giovani laureati non ancora impegnati in attività professionali, secondo le modalità indicate dal Regolamento;
  3. come Soci familiari, i familiari dei soci effettivi che aderiscono agli scopi dell’Associazione, corrispondono la relativa quota associativa e usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci, ma senza ricevere la rivista;
  4. come Soci d’onore, le persone che abbiano particolarmente contribuito al progresso della geografia e del suo insegnamento o che si siano distinte per il loro impegno a favore dell’Associazione;
  5. come Soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche che provvedono ogni anno a elargizioni economiche aggiuntive alla quota associativa.

I Soci hanno l’obbligo di concorrere moralmente e materialmente al conseguimento degli scopi dell’Associazione, partecipando alle attività e versando la quota annuale, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

 

Articolo 4 – Sezioni

L’Associazione è costituita in Sezioni regionali, che possono articolarsi nel loro ambito territoriale in Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine.
 

Articolo 5 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. Quote di iscrizione e altri contributi dei Soci;
  2. Eventuali contributi o donazioni di enti pubblici e privati;
  3. Eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in attività Sociali.

 

Articolo 6 – Anno sociale

L’anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo, analogamente all’anno scolastico. La rivista viene inviata ai Soci per anno solare.
 

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Centrale;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. la Consulta dei Presidenti.

Negli organi dell’Associazione si riserva un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell’equilibrio di genere
 

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima convocazione con qualsiasi numero di Soci intervenuti. È costituita legalmente con l’elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante. Ad essa compete:

  1. l’elezione del Consiglio Centrale e dei Revisori dei Conti;
  2. l’approvazione della relazione annuale presentata dal Presidente, del bilancio consuntivo e di quello di previsione;
  3. la formulazione di proposte per il programma di attività dell’anno successivo;
  4. le modifiche dello Statuto;
  5. l’esame di altri argomenti che siano all’ordine del giorno;
  6. l’espulsione di Soci che perseguano finalità e orientamenti in contrasto con quelli dell’Associazione.

La convocazione dell’Assemblea è indetta dal Presidente attraverso i canali di comunicazione dell’Associazione (newsletter, sito web, social network ecc.).
 

Articolo 9 – Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale è composto da 9 membri, aumentabili fino a 15 secondo quanto previsto al successivo comma 3; dura in carica 4 anni.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario. Nomina inoltre, preferibilmente tra i Consiglieri, il Tesoriere.
Qualora tra i primi nove eletti non siano rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria o dell’infanzia, secondaria di primo e secondo grado) e dell’università da docenti in attività di servizio o in quiescenza, si aggiunge il socio più votato per ogni ordine e grado di istruzione. Del Consiglio fa parte anche un socio junior. Qualora non sia compreso tra i primi nove eletti, viene designato il più votato rappresentante della categoria. Il Consiglio deve comprendere almeno due membri di ambedue i generi; qualora non siano compresi tra gli eletti vengono designati tra i più votati.
Il Consiglio Centrale si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri. Ulteriori riunioni possono tenersi anche per via telematica. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Centrale possono partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia ritenuta utile per particolari finalità. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio si riduca a meno di nove membri o nella sua composizione non soddisfi quanto previsto dal comma 3, si procede all’integrazione mediante nomina del primo dei Soci non eletti corrispondente alla rappresentanza mancante. Le modalità per l’elezione del Consiglio Centrale sono fissate dal Regolamento.

Al Consiglio Centrale compete:

  1. la predisposizione del programma annuale delle attività sociali;
  2. il coordinamento delle attività delle Sezioni e la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie;
  3. la ratifica dell’elezione dei Consigli Regionali;
  4. la nomina, tra i Soci, dei Direttori delle Riviste e delle Collane e dei rispettivi Comitati scientifici, di referee e di redazione;
  5. la promozione dei Convegni nazionali, la scelta della località, delle date e dei temi; la nomina del Comitato ordinatore e l’approvazione del programma;
  6. la promozione di viaggi d’istruzione e di altre manifestazioni a livello nazionale;
  7. la nomina del Presidente onorario e dei Soci d’onore;
  8. la delibera in materia di spese straordinarie;
  9. la definizione degli indirizzi scientifici delle riviste, delle collane;
  10. la predisposizione e il coordinamento delle attività di formazione a scala nazionale.

Il Consiglio Centrale può delegare alcune sue funzioni a un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario.
Decade dalla carica di Consigliere chi non partecipa a due sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi impedimenti.
 

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Centrale ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Dura in carica quattro anni. Mantiene i rapporti con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con altri Ministeri, con le istituzioni geografiche italiane e con le associazioni consorelle di altri Paesi. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Centrale e della Consulta dei Presidenti; convoca l’Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle deliberazioni adottate; presenta ogni anno all’Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell’Associazione; rivolge messaggi ai Soci attraverso le Riviste, utilizzando allo scopo appositi editoriali, e i canali telematici (newsletter, sito web e social network); su delibera del Consiglio Centrale, autorizza il Tesoriere a effettuare le spese straordinarie; vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento sociale. In caso d’impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, il Consiglio Centrale procede alla convocazione di nuove elezioni.
 

Articolo 11 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio. Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale, cura i rapporti con i segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l’elenco dei Soci e l’albo dei Consigli regionali e provinciali. È coadiuvato nelle sue funzioni da un Ufficio Sociale, i cui componenti vengono designati tra i Soci, in numero variabile, dal Consiglio Centrale.
 

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio provvede alla riscossione delle quote versate dalle Sezioni alla sede centrale, nonché di eventuali quote per manifestazioni promosse dall’Associazione, e a tutte le operazioni connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione dei rendiconti finanziari da sottoporre all’approvazione del Consiglio Centrale e dell’Assemblea dei Soci; alla trasmissione di tutti gli atti contabili per le operazioni di competenza ai Revisori dei Conti.
 

Articolo 13 – Direttori delle Riviste e delle Collane

I Direttori delle Riviste e delle Collane sono nominati dal Consiglio, cui periodicamente riferiscono. Essi pongono in atto gli indirizzi scientifici proposti dal Consiglio e, inoltre:

  1. coordinano i Comitati scientifici e di redazione nominati dal Consiglio;
  2. sono responsabili del rispetto della periodicità delle Riviste e della continuità di pubblicazione delle Collane;
  3. promuovono l’invio di contributi;
  4. provvedono alla programmazione delle pubblicazioni di concerto con il Presidente, con cui mantengono uno stretto rapporto.

 

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni in occasione del rinnovo del Consiglio Centrale, secondo le modalità previste dal Regolamento, anche tra i non Soci. Esso nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario e si riunisce almeno una volta all’anno per il controllo dei rendiconti finanziari, su cui è tenuto a riferire all’Assemblea con osservazioni e proposte, in ordine alla loro approvazione.
 

Articolo 15 – Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti è formata dai Presidenti regionali. È organo di consultazione e viene convocata dal Presidente nazionale almeno una volta l’anno, in occasione del Convegno nazionale o in altri momenti particolarmente importanti per la vita dell’Associazione.
 

Articolo 16 – Sezioni e Consigli regionali

Le Sezioni regionali sono istituite dal Consiglio Centrale in ambiti regionali dove risiedano almeno 25 Soci effettivi. Le Sezioni regionali sono rette da un Consiglio locale e sono dotate di autonomia amministrativa, fiscale e organizzativa, nel rispetto delle finalità dell’Associazione e nella piena osservanza delle sue norme statutarie. I Consigli regionali sono composti da 5 membri che durano in carica quattro anni ed eleggono nel loro seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e nominano il Tesoriere. Del Consiglio regionale fanno parte anche i Presidenti delle eventuali Sezioni provinciali, che sono membri di diritto fin dalla riunione successiva all’assegnazione delle cariche. Nel caso in cui nel Consiglio non siano rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo grado), delle Università e un socio junior, i rappresentanti mancanti devono essere cooptati possibilmente nella prima riunione. I Consigli regionali si riuniscono su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, all’inizio e al termine delle attività, e possono essere convocati in seduta straordinaria su richiesta della metà dei loro membri. Ulteriori riunioni possono tenersi anche per via telematica. Le modalità per l’elezione dei Consigli regionali sono previste dal Regolamento.
Ai Consigli regionali compete:

  1. la rappresentanza legale dell’Associazione e la promozione delle attività sociali a livello regionale, in collegamento con il Consiglio Centrale e con la Presidenza nazionale;
  2. la raccolta delle quote annuali e la tempestiva trasmissione al Segretario nazionale degli indirizzi dei Soci e al Tesoriere nazionale dei versamenti relativi alla quota spettante alla sede centrale, secondo le disposizioni impartite di anno in anno dal Presidente nazionale;
  3. la costituzione e il coordinamento delle Sezioni provinciali, interprovinciali o cittadine;
  4. l’approvazione della relazione annuale sulle attività svolte e dei rendiconti sezionali.

 

Articolo 17 – Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine

Le Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine sono istituite dai Consigli Regionali in ambiti provinciali o interprovinciali in cui risiedano almeno 15 Soci effettivi. Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri, che viene eletto dalle Assemblee dei Soci in concomitanza con il rinnovo dei Consigli Regionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio regionale. Le Sezioni promuovono nel loro ambito territoriale le attività sociali in stretto collegamento con la Presidenza regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote sociali, che trasmettono per competenza agli organi regionali; amministrano i fondi che vengono loro assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il rendiconto e la relazione delle loro attività.
 

Articolo 18 – Quote sociali

La quota annuale di associazione è uguale per tutti i Soci effettivi; è maggiorata delle spese postali per l’invio della Rivista “Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole” per i Soci residenti all’estero ed è ridotta per i Soci Juniores e i Soci Familiari nella misura deliberata dal Consiglio.
 

Articolo 19 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per conto dell’Associazione, compatibilmente con lo stato del bilancio.
 

Articolo 20 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto per giustificati motivi dal Consiglio Centrale e deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti. In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ad altra istituzione geografica, tenendo conto delle sue finalità.
 

Articolo 21 – Modifiche di Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di tre quarti dei votanti. Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Consiglio Centrale. Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell’Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Centrale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Scarica lo statuto completo