Statuto
Articolo 1
(Denominazione e finalità)
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) non ha fini di lucro.
Essa persegue le seguenti finalità:
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Favorire l’incontro degli insegnanti di discipline geografiche di ogni formazione ed indirizzo, affinché si mantenga vivo ed operante il senso della comune
responsabilità didattica e della solidarietà culturale e professionale;
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Promuovere il perfezionamento e l’aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di discipline geografiche e i rapporti con le altre discipline,
anche attraverso l’uso delle tecnologie informatiche;
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Promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica al fine di rendere più efficace l’insegnamento nell’interesse degli alunni, della scuola e della
società;
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Tutelare l’insegnamento della geografia nelle strutture scolastiche, mantenendo opportuni rapporti con le autorità e gli enti competenti e
favorire nei modi più opportuni tutte le iniziative rivolte alla affermazione della geografia nell’arco di formazione scolastica e universitaria;
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Diffondere l’educazione e la cultura geografica ad ogni livello, favorendo scambi e accordi con enti e organizzazioni impegnati nella didattica e nella
formazione del cittadino;
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Promuovere la conoscenza e la tutela dei beni ambientali e culturali nel quadro di una corretta educazione geografica ed ecologica, in funzione di una più
razionale gestione del territorio;
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Promuovere la conoscenza della Costituzione e l’educazione alla cittadinanza a tutte le scale geografiche, lo studio delle diverse culture e il diritto di
tutti i popoli a uno sviluppo sostenibile;
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Mantenere i contatti e gli scambi di esperienze con analoghe associazioni italiane e di altri paesi, con particolare riguardo per quelli che sono membri
dell’Unione europea; incoraggiare progetti transnazionali, soprattutto quelli rivolti allo sviluppo della dimensione europea.
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In relazione a tali finalità, l’Associazione pubblica la rivista “Ambiente, Società, Territorio – Geografia nelle Scuole”, che distribuisce gratuitamente ai
Soci, e la Collana “Ambiente Società Territorio”, che comprende testi di cultura del territorio e di didattica della geografia; gestisce il sito web,
promuove convegni nazionali annuali, corsi di formazione e d’aggiornamento, conferenze, workshop, seminari e gruppi di lavoro per docenti delle scuole di
ogni ordine e grado.
Organizza inoltre specifiche attività formative rivolte a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, viaggi d’istruzione in Italia e all’estero e altre
manifestazioni, anche in collaborazione con le strutture scolastiche e con enti ed associazioni che ne condividono gli obiettivi.
Articolo 2
(Sede)
La Sede dell’Associazione è a Roma; il domicilio legale è presso la Società Geografica Italiana, Via della Navicella, 12 - 00184 Roma.
Articolo 3
(Membri dell’Associazione)
Possono essere membri dell’Associazione:
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come Soci Effettivi, gli insegnanti di qualsiasi ordine e grado di scuola, i docenti universitari di discipline geografiche e affini, i cultori e i
simpatizzanti della materia, tutti gli addetti a attività legate alla formazione o alla pianificazione/gestione del territorio, le scuole e gli enti con
finalità o interessi geografici;
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come Soci Familiari, i familiari dei soci effettivi che intendano partecipare a manifestazioni promosse dall’Associazione, senza ricevere la rivista;
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come Soci Juniores, gli studenti delle scuole secondarie e delle università, i dottorandi e i giovani laureati non ancora impegnati in attività
professionali, secondo le modalità indicate dal Regolamento.
I Soci hanno l’obbligo di concorrere moralmente e materialmente al conseguimento degli scopi dell’Associazione, partecipando alle attività e versando la quota annuale.
I Soci sono tenuti a versare la quota di iscrizione anche per l’anno successivo se non hanno comunicato la propria intenzione di recedere dal rapporto
associativo entro il mese di giugno.
Articolo 4
(Sezioni)
L’Associazione è costituita in Sezioni regionali, che possono articolarsi nel loro ambito territoriale in Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine.
Articolo 5
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Quote di iscrizione e da altri contributi dei soci;
- Eventuali contributi o donazioni di enti pubblici e privati;
- Eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in attività sociali.
Articolo 6
(Anno sociale)
L’anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo, analogamente all’anno scolastico. La rivista viene inviata ai soci per anno
solare.
Articolo 7
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Centrale;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore della Rivista;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta dei Presidenti.
Articolo 8
(Assemblea dei Soci)
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali. I Soci Familiari ne fanno parte senza diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti. È costituita legalmente con l’elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante.
Ad essa compete:
- l’elezione del Consiglio Centrale e dei Revisori dei Conti;
- l’approvazione della relazione presentata dal Presidente, del bilancio consuntivo e di quello di previsione;
- la formulazione di proposte per il programma di attività dell’anno successivo;
- la nomina dei Soci d’onore e del Presidente onorario;
- le modifiche dello Statuto;
- l’esame di altri argomenti che siano all’ordine del giorno;
- l’espulsione di Soci che perseguano finalità e orientamenti in contrasto con quelli dell’Associazione.
- La convocazione dell’Assemblea è indetta dal Presidente mediante avviso sulla rivista.
Articolo 9
(Consiglio Centrale)
Il Consiglio Centrale è composto da 9 membri, aumentabili fino a 13 secondo quanto previsto al successivo comma 3; dura in carica 4 anni.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario. Nomina inoltre, preferibilmente tra i Consiglieri, il Tesoriere.
Qualora tra i primi nove eletti non siano rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo grado) e dell’università da docenti in attività di servizio o in quiescenza, si aggiunge il socio più votato per ogni ordine e grado di istruzione. Del Consiglio fa parte anche un socio junior.
Qualora non sia compreso tra i primi nove eletti, viene designato il più votato rappresentante della categoria.
Il Consiglio Centrale si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un
terzo dei suoi membri. Ulteriori riunioni possono tenersi anche per via telematica.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Centrale possono partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia ritenuta utile per particolari finalità.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la composizione del Consiglio si riduca a meno di nove membri, si procede all’integrazione mediante nomina del primo dei soci non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la rappresentanza di un ordine di scuola, si procede alla nomina del primo dei non eletti
appartenente allo stesso ordine di scuola.
Le modalità per l’elezione del Consiglio Centrale sono fissate dal Regolamento.
Al Consiglio Centrale compete:
- la predisposizione del programma annuale delle attività sociali;
- il coordinamento delle attività delle Sezioni e la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie;
- la ratifica dell’elezione dei Consigli Regionali;
- la nomina, tra i Soci, del Direttore e del Comitato di redazione della Rivista;
- la promozione dei Convegni nazionali, la scelta della località, delle date e dei temi; la nomina del Comitato ordinatore e l’approvazione del programma;
- la promozione di viaggi d’istruzione e di altre manifestazioni a livello nazionale;
- la proposta del Presidente onorario e dei Soci d’onore;
- la delibera in materia di spese straordinarie.
- Il Consiglio Centrale può delegare alcune sue funzioni ad un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario.
Decade dalla carica di consigliere chi non partecipa a tre sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi impedimenti.
Articolo 10
(Presidente)
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Centrale ed è il legale rappresentante dell’Associazione. Dura in carica quattro anni. Mantiene i rapporti con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con altri Ministeri, con le istituzioni geografiche italiane e con le
associazioni consorelle di altri paesi.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Centrale e della Consulta dei Presidenti; convoca l’Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle deliberazioni
adottate; presenta ogni anno all’Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell’Associazione; rivolge messaggi ai Soci attraverso la Rivista, utilizzando
allo scopo appositi editoriali; su delibera del Consiglio Centrale, autorizza il Tesoriere ad effettuare le spese straordinarie; vigila sull’osservanza dello
Statuto e del Regolamento sociale. In caso d’impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, il Consiglio Centrale procede alla convocazione di nuove elezioni.