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Statuto
Articolo 11
(Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio. Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale, cura i rapporti con i segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l’elenco dei soci e l’albo dei Consigli regionali e provinciali. È coadiuvato nelle sue funzioni da un Ufficio Sociale, i cui componenti vengono designati tra i soci, in numero variabile, dal Consiglio Centrale.
Articolo 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote versate dalle Sezioni alla sede centrale, nonché di eventuali quote per manifestazioni promosse dall’Associazione, e a tutte le operazioni connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione dei rendiconti finanziari da sottoporre all’approvazione del Consiglio centrale e dell’Assemblea dei Soci; alla trasmissione di tutti gli atti contabili per le operazioni di competenza ai Revisori dei Conti.
Articolo 13
(Direttore della Rivista)

Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio. Pone in atto gli indirizzi scientifici proposti dal Consiglio, cui periodicamente riferisce. Provvede all’organizzazione e alla puntuale pubblicazione della Rivista. Promuove l’invio di contributi e coordina il Comitato di Redazione nominato dal Consiglio. Provvede alla programmazione della Rivista di concerto con il Presidente, con cui mantiene uno stretto rapporto.
Articolo 14
(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni in occasione del rinnovo del Consiglio Centrale, secondo le modalità previste dal Regolamento, anche tra i non soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario e si riunisce almeno una volta all’anno per il controllo dei rendiconti finanziari, su cui è tenuto a riferire all’Assemblea con osservazioni e proposte, in ordine alla loro approvazione.
Articolo 15
(Consulta dei Presidenti)

La Consulta dei Presidenti è formata dai Presidenti regionali. E’ organo di consultazione e viene convocata dal Presidente nazionale almeno una volta l’anno, in occasione del Convegno nazionale o in altri momenti particolarmente importanti per la vita dell’Associazione.
Articolo 16
(Sezioni e Consigli regionali)

Le Sezioni regionali sono rette da un Consiglio locale e sono dotate di autonomia amministrativa ed organizzativa, nel rispetto delle finalità dell’Associazione e nella piena osservanza delle sue norme statutarie.
I Consigli regionali sono composti da 5 membri che durano in carica quattro anni ed eleggono nel loro seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e nominano il Tesoriere. Del Consiglio regionale fanno parte anche i Presidenti delle eventuali Sezioni provinciali, che sono membri di diritto fin dalla riunione successiva all’assegnazione delle cariche. Nel caso in cui nel Consiglio non siano rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo grado) e un socio junior, i rappresentanti mancanti devono essere cooptati possibilmente nella prima riunione.
I Consigli regionali si riuniscono su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, all’inizio e al termine delle attività, e possono essere convocati in seduta straordinaria su richiesta della metà dei loro membri. Ulteriori riunioni possono tenersi anche per via telematica.
Le modalità per l’elezione dei Consigli regionali sono previste dal regolamento.
Ai Consigli regionali compete:
Articolo 17
(Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine)

Le Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine sono istituite dai Consigli Regionali in ambiti provinciali o interprovinciali in cui risiedano almeno 20 Soci effettivi.
Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri, che viene eletto dalle assemblee dei soci in concomitanza con il rinnovo dei Consigli Regionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.
Il Presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio regionale.
Le Sezioni promuovono nel loro ambito territoriale le attività sociali in stretto collegamento con la Presidenza regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote sociali, che trasmettono per competenza agli organi regionali; amministrano i fondi che vengono loro assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il rendiconto e la relazione delle loro attività
Articolo 18
(Quota sociale)

La quota annuale di associazione è uguale per tutti i Soci effettivi; è maggiorata delle spese postali per l’invio della Rivista per i Soci residenti all’estero ed è ridotta per i Soci Juniores e Soci Familiari nella misura deliberata dal Consiglio; essa dà diritto a ricevere gratuitamente la rivista e a partecipare a tutte le attività organizzate in sede nazionale, regionale e provinciale.
Articolo 19
(Onorificenze)

Il Consiglio Centrale propone all’assemblea, per la ratifica, la nomina del Presidente onorario e dei Soci d’onore. La nomina dà diritto a ricevere gratuitamente la rivista.
Articolo 20
(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per conto dell’Associazione, ù compatibilmente con lo stato del bilancio.
Articolo 21
(Scioglimento dell’Associazione)

Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto per giustificati motivi dal Consiglio Centrale e deve essere ratificato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi. In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ad altra istituzione geografica, tenendo conto delle sue finalità.
Articolo 22
(Modifiche di Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei votanti.
Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Consiglio Centrale.
Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell’Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Centrale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.


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